inquinamento da odori molesti foam

Marghera di Pianezze

The Odor of the polyethylene - foam production

Inquinamento atmosferico - Emissioni eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici - Rispetto dei limiti tabellari - Reato ex art. 674 c.p - Sussiste - Emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità - Art. 844 cod. civ - Contravvenzione - Configurabilità - Fattispecie: responsabilità penale dell'agente in quanto obbligato a ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile" per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti.



Il superamento della soglia delle emissioni fissata dalla normativa di settore nonostante il regolare rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio di una determinata attività ed il rispetto dei limiti tabellari non escludono di per sè la configurabilità della contravvenzione codicistica, in quanto le discipline antinquinamento non hanno legittimato qualsiasi emissione inferiore ai detti limiti. Pertanto, se l'attività, benché autorizzata, produca emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità, alla luce dei parametri indicati dall'art. 844 cod. civ., ed eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici, è configurabile il reato ex art. 674 c.p., in quanto non può ammettersi (e dunque è contra legem) l'esercizio conforme alla regola di un'attività produttiva implicante la sopportazione di inconvenienti che eccedono i limiti della normale tollerabilità.
La legalità "formale" dell'attività ed il rispetto dei limiti tabellari prefissati non escludono, quindi, tout court la responsabilità penale dell'agente, essendo questi comunque obbligato a ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile" per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela della salute umana e dell'ambiente, valori costituzionalmente garantiti.
(tra le decisioni più recenti: Cass. Sez. 1^, 24 novembre 1999, n. 12497, De Gennaro; Sez. 3^, 1^ ottobre 1999, n. 11295, Zompa ed altro; Cass. Sez. 1^, 21 gennaio 1998, n. 739, PM e Tilli; Sez. 1^, 11 aprile 1997, n. 3919, Sartor; Sez. 1^, 27 gennaio 1996, n. 863, Celeghin; Sez. 1^, 6 novembre 1995, n. 11984, Guarnero; Cass. Sez. 3^, 7 aprile 1994, n. 6598, Roz Gastaldi). Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757


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