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Immissioni: proprietà, esigenze della produzione e tutela del diritto alla salute Cassazione , sez. III civile, sentenza 11.04.2006 n° 8420



La Corte di Cassazione rilegge secundum constitutionem l’art. 844 codice civile. Per comprendere il quid novi della pronuncia in esame è opportuno rievocare, sinteticamente, il percorso storico-interpretativo dell’istituto delle Immissioni.
L’immissione è, quanto al dato definitorio, una propagazione a livello materiale, uditivo od olfattivo, la cui fonte è individuata in una proprietà fondiaria o immobiliare ed i cui effetti ricadono nella sfera dominicale vicina, secondo un rapporto di derivazione causale. Si tratta, a livello sistematico, di uno dei limiti legali (interni) al diritto di proprietà il cui superamento, per la migliore dottrina, integra l’abuso del diritto.
La disposizione nasce nell’ambito di un’ottica “dell’avere” in cui la proprietà, esclusiva ed assoluta, è il centro dei rapporti giuridici e patrimoniali; non a caso la norma è compresa proprio nel titolo secondo del libro terzo rubricato “della proprietà”. Con l’entrata in vigore della Costituzione, tuttavia, dall’ottica dell’avere cede il passo a quella “dell’essere” con l’emersione di nuovi diritti ed in particolare quelli della personalità.
Si impone, inoltre, la tutela di “nuovi valori” di rango comunitario, come l’ambiente sub specie di diritto alla salute (collettivo) e diritto alla salubrità dell’ambiente di vita (individuale). Di qui l’esigenza di nuovi strumenti di tutela, attraverso, anche, la rivisitazioni di vecchi istituti. Ne discende una nuova analisi dell’844 ed i conseguenti tentativi in dottrina ed in giurisprudenza di inquadrarlo in una nuova prospettiva sistematica che ne consenta l’azionabilità oltre i casi indicati nella disposizione stessa.
Il tentativo ermeneutico di filtrare la tutela della salute attraverso il grimaldello ex art. 844 c.c. non viene confortato dalla Consulta che, in un importante arresto, richiama al vade retro. Per quanto concerne tale profilo, la Corte costituzionale si pronuncia, in primis, con la nota ordinanza n. 274/1974 rigettando le censure addotte in ordine al criterio della normale tollerabilità ed alla tutela della salute ex art. 32 cost. La Corte delle leggi, nell’occasione, precisa che l’art. 844 c.c. persegue quale ratio il risolvere i contrasti tra proprietari di fondi finitimi aventi ad oggetto le attività svolte nei reciproci fondi, adottando quale criterio quello della “normale tollerabilità”.
L’art. 844 c.c. è identificato in tale pronuncia come strumento per risolvere i conflitti di proprietà e non anche per tutelare la salute dell’individuo a cui sono destinati altri mezzi, (es. T.U. leggi sanitarie r.d. 1265/1934). Secondo la Corte, inoltre, l’art. 844 è strumento esclusivo di tutela della proprietà, mentre per gli altri beni può utilizzarsi l’art. 2043 c.c. e strumenti ulteriori quali il risarcimento in forma specifica o per il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (senza trascurare il sempreverde art. 700 c.p.c.).
Si inaugura così l’ermeneutica della cd. doppia azione: il privato leso può contestualmente agre con l’esperimento dell’azione ex art. 844 c.c. e quella ex artt. 2043, 2059 c.c. al fine di inibire le immissioni ed ottenere il ristoro subito (anche se la lesione non inerisce il dominio ma la persona). L’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, in modo peraltro assai corposo, sia con pronunce dagli anni ’80 ma incisivamente nel 1995 e con la nota sentenza 10186 del 1998, fa dell’indirizzo in esame uno jus receptum, ma con un correttivo per quanto concerne i presupposti dell’azione ex art. 844 c.c. : non è necessario che il fattore immissivo pregiudichi un aspetto del fondo ma è anche sufficiente che questo comprometta il diritto alla fruibilità integrale e serena dell’ambiente o alla salute del titolare del corrispondente diritto reale o personale di godimento.
Va sgretolandosi, dunque, nonostante il dictat di Palazzo della Consulta, lo stretto rapporto di dipendenza tra art. 844 c.c. e il diritto dominicale, con intelligenti escamotages della più attenta dottrina: la lesione alla persona del proprietario si traduce in una lesione del diritto dominicale in sé, che diviene meno fruibile e, se fruttifero, meno produttivo. L’aspetto dominicale è inscindibile dai profili soggettivi del godimento che ineriscono al diritto nella sua completezza e , pertanto, rilevano ai fini della tutela.
La pronuncia, che si commenta, rappresenta il decorso causale tipico del fenomeno sin qui ricostruito: la salute, prima espunta dall’art. 844 c.c., viene, ad oggi, pacificamente intessuta nella trama normativa della disposizione in esame con conseguenze assolutamente rilevnti.
La sentenza 8420 dell’11 aprile c.a. sottolinea che il contemperamento di interessi tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, previsto dalla norma sulle immissioni, deve essere oggetto di in una lettura costituzionalmente orientata la quale tenga conto della esigenza di privilegiare l’utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla salute. “Si tratta di una interpretazione estensiva della norma, costituzionalmente orientata, in relazione al fattore salute, che è ormai intrinseco nella attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato (cfr.Cass. 3 febbraio 1999 n.915, Cass.4 aprile 2001 n.4963)”.
Nella fattispecie veniva in rilievo il contenuto immissivo di una attività di allevamento in danno ai proprietari di un fondo finitimo: ma era pacifico e provato agli atti che la suddetta attività di allevamento era preesistente alla edificazione del fondo vicino. Secondo un insegnamento risalente, il criterio del contemperamento, in siffatti casi, pende a favore della situazione di fatto preesistente.
Ma la sentenza 8420/2006 volta pagina: il criterio della prevalenza della situazione preesistente, in tanto può essere “giusto” in quanto non venga in gioco il sacrificio del diritto incomprimibile alla salute. In questa ipotesi, infatti, a nulla rileva che la fonte del pregiudizio preesista: soccombe, comunque, nel giudizio del contemperamento.
L’inquadramento sistematico della disposizione de qua, così interpretata, muta sensibilmente: la norma, nata per tutela la proprietà, diviene clausola generale per tutelare anche il proprietario. E tale “status” rappresenta anche il limite a siffatta ermeneutica: di proprietario deve trattarsi (ma la giurisprudenza estende la legittimazione passiva anche al conduttore.
L’ermeneutica sposata dalla sentenza 8420/2006 merita di essere salutata con favore: il problema delle immissioni ha assunto, nel contesto storico-sociale degli ultimi anni, toni ben più intensi di quelli passati e, senza dubbio, più preoccupanti. Non solo per i risultati della letteratura scientifica più recente in materia di patologie discendenti da fenomeni immissivi ma anche per il nuovo peso specifico dato al “rumore” nella vita di relazione. (Sentenza)


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